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Gli omaggi natalizi

02/12/2014

 Come ogni anno, quindi, le aziende e i professionisti si stanno organizzando per omaggiare i propri clienti, fornitori o dipendenti di un dono natalizio.
 
Appare opportuno pertanto operare delle scelte ponderate, anche in considerazione dell’inquadramento di tali spese ai fini delle imposte dirette ed indirette: l’omaggio può difatti essere rappresentato da beni acquisiti appositamente a tal fine o da beni oggetto della propria attività e può essere indirizzato a soggetti terzi, clienti o dipendenti, con diversi riflessi in termini contabili e fiscali.
 
La normativa, inoltre, sembra ormai assodato che sarà modificata ad opera del Decreto semplificazioni e quindi pare doveroso approfondire il tema, affrontando i seguenti casi:
 
- Omaggi, a clienti/fornitori, di beni che rientrano nella propria attività;
 
- Omaggi, a clienti/fornitori, di beni che non rientrano nella propria attività;
 
- Omaggi, a dipendenti, di beni da parte dell’impresa;
 
- Omaggi dei professionisti.
 
L’azienda può decidere, come detto, di omaggiare il proprio cliente o fornitore con beni propri, ovvero beni dalla medesima prodotti o anche solo commercializzati.
 
In questi casi occorre fare molta attenzione nel predisporre la corretta documentazione attestante l’uso del bene prodotto o commercializzato e contabilmente andrà rilevato il passaggio del bene tra le spese di rappresentanza. Il valore del bene da prendere a base della scrittura contabile e anche del calcolo iva sarà costituito dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo del bene, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
 
Considerando ad esempio che il valore del bene sia di 100, la scrittura contabile da eseguire sarà la seguente:
 
Crediti vs Clienti    a Diversi 122
 
                    a Omaggi a clienti 100
 
                    a Iva a debito 22
 
Successivamente:
 
Diversi    a Crediti vs Clienti 122
 
Spese di rappresentanza 100
 
Banca c/c 22
 
La seconda voce da iscrivere tra i diversi sarà la banca/cassa nel caso in cui si eserciti la rivalsa dell’iva, in caso contrario, tra i diversi apparirà la voce “Imposte indeducibili”, per il medesimo importo:
 
Diversi    a Crediti vs Clienti 122
 
Spese di rappresentanza 100
 
Imposte indeducibili 22
 
Nel caso in cui l’omaggio al cliente/fornitore sia costituito da beni che non rientrano nell’attività d’impresa i relativi costi di acquisto saranno:
 
• integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se i beni sono di valore unitario inferiore a 50 euro;
 
• qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nel limite massimo ottenuto applicando, ai ricavi della gestione caratteristica, le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se i beni di valore unitario superiore a 50 euro.
 
Dal punto di vista Iva, come sopra anticipato, la normativa ha subito una modifica per effetto dell’atteso Decreto semplificazioni, in seguito alla quale, se i beni omaggio avranno valore imponibile inferiore ad euro 50, sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%, in caso contrario, essi sconteranno la assoluta indetraibilità dell’Iva.
 
Viene meno in questo modo la differenza tra limite di deducibilità per le imposte dirette e limite relativo alla detrazione Iva.
 
In questo caso la scrittura contabile da eseguirsi, considerando sempre gli importi di cui all’esempio precedente, è la seguente:
 
Diversi a Debiti vs Fornitori 122
 
Spese di rappresentanza 100
 
Iva a credito 22
 
E’ anche possibile che l’omaggio sia fatto ai propri dipendenti. La particolarità di tale operazione sta nel fatto che in tali casi il costo di acquisto dei beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non tra le spese di rappresentanza. La regola relativa alla deduzione è contenuta negli articoli 81, 95 e 100 Tuir.
 
In questo caso, non ci sarà peraltro alcuna differenza sul tipo di bene, sia esso prodotto o commercializzato dalla azienda ovvero appositamente acquistato: la intera deduzione sarà comunque possibile.
 
Quanto all’Iva occorre invece distinguere i due casi:
 
- cessione gratuita di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta all’atto dell’acquisto sarà indetraibile e la loro cessione esclusa dal campo di applicazione della stessa;
 
- cessione gratuita di beni la cui produzione/commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, se i beni omaggio avranno valore imponibile inferiore ad euro 50 sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%, in caso contrario l’Iva sarà completamente indetraibile.
 
Veniamo infine al caso in cui ad effettuare l’omaggio sia un professionista.
 
Qualora l’omaggio sia destinato ai clienti o fornitori, il costo di acquisto dei beni sarà contabilizzato quale spesa di rappresentanza a prescindere dal valore unitario del bene omaggiato.
 
Quanto alla deducibilità, essa sarà completa sino al valore corrispondente all’1% dei compensi relativi al periodo di imposta considerato, quanto all’Iva, invece, la detraibilità sarà legata all’importo:
 
- se i beni omaggio hanno valore imponibile inferiore ad euro 50, sconteranno la detrazione dell’imposta al 100%,
 
- se il valore imponibile è superiore a euro 50, la relativa imposta sarà indetraibile.
 
Se gli omaggi sono rivolti ai dipendenti, troveranno applicazione le medesime regole previste per l’attività di impresa e poco più sopra analizzate.
 
fonte: ecnews.it
 

 

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