02/12/2014
La riforma dei reati tributari porterà alla rottamazione di moltissimi procedimenti penali. In particolare, la depenalizzazione dell’omesso versamento Iva per oltre 50.000 euro manderà in soffitta i fascicoli che, a causa della crisi economica, si sono moltiplicati in questi anni sulle scrivanie delle procure e dei tribunali. Ma anche la ridefinizione degli elementi strutturali dei reati, prevista dalla riforma, contribuirà alla sforbiciata delle pratiche pendenti nelle aule giudiziarie. Dall’introduzione del limite monetario (1.000 euro d’imposta per anno) per la criminalizzazione delle fatturazioni fittizie, alla specificazione dei presupposti per i delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele (con aumento, per quest’ultimo, della soglia d’evasione), l’alleggerimento complessivo della rilevanza penale delle violazioni tributarie è evidente e, grazie al principio del favor rei, avrà effetto retroattivo. Fa parzialmente eccezione la condizione alla quale sarà subordinato il raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali, che non pregiudicherà gli atti già notificati. Al riguardo, il testo dello schema di D.Lgs., aderendo alla legge delega, stabilisce che il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti in materia di imposte dirette e di Iva, previsto dalla normativa vigente in caso di violazioni comportanti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n.74/00, opera a condizione che la denuncia ex art.331 c.p.p. sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari. L’articolo 8 della legge delega, in proposito, stabilisce però che sono fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. attuativo, per cui la modifica in arrivo non travolgerà gli accertamenti già notificati dagli uffici in applicazione della normativa vigente.