29/11/2014
Risponde di truffa contrattuale il dottore commercialista che trascura di presentare le dichiarazioni del cliente, fornendogli invece rassicurazioni sulla corretta tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali. Non conta che la remunerazione dell’incarico sia assolutamente modesta, quanto il fatto che attraverso il raggiro sia stato ottenuto il rinnovo del mandato. E poi il giorno dal quale iniziare a contare per il decorso della prescrizione non è quello della notifica dell’ultima cartella di pagamento quanto quello dell’ultima remunerazione percepita dal professionista. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n.49472 della Seconda sezione penale depositata ieri.