25/11/2014
Il versamento a rate del debito Iva non cancella il reato né costituisce presupposto per l’applicazione delle circostanze attenuanti. Nemmeno la richiesta di concordato o gli accordi di ristrutturazione del debito possono evitare la tagliola delle sanzioni penali per l’omesso versamento di Iva e ritenute. Secondo la sezione penale della Cassazione l’unica possibilità prevista per il contribuente per evitare il concreto manifestarsi delle fattispecie penali disciplinate dagli artt.10-bis e 10-ter del D.Lgs. n.74/00 è il pagamento delle imposte dovute, entro e non oltre i termini previsti nelle due disposizioni. Inutili dunque, sia ai fini della configurazione del reato che delle eventuali misure cautelari disposte dal pubblico ministero, l’ammissione del debito a un piano di rateazione da parte di Equitalia o della stessa Amministrazione finanziaria, né dell’inserimento del debito stesso in una procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione del debito ex art.182-bis della LF. E se l’unico modo per evitare processo e misure cautelari è versare l’Iva o le ritenute entro i termini tassativi previsti dalle due norme sopra richiamate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale per le ritenute ed entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per l’Iva, anche l’accesso alle circostanze attenuanti previste dall’articolo 13 del medesimo decreto risulta condizionato, secondo il costante orientamento della Suprema corte, al pagamento delle imposte prima dell’apertura del dibattimento di primo grado a nulla rilevando, pagamenti parziali o rateizzazioni in corso.