Paga l’obbligato in solido, l’appello è inammissibile
25/11/2014
Inammissibile l’appello del contribuente per carenza dell’interesse a impugnare (ex art.100 c.p.c.) nel caso in cui l’atto notificato sia già stato definito attraverso il pagamento di quanto accertato dall’obbligato in solido. Non può quindi essere impugnato, da parte del soggetto venditore, l’avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro - che rettifica il valore di avviamento in caso di cessione di azienda - se sul medesimo atto oggetto di impugnativa ha già prestato acquiescenza il soggetto acquirente. A stabilirlo la CTR Lombardia con sentenza 5075/24/2014.