Il condono vuole integrità e puntualità, se si omette una rata si perdono i vantaggi
21/11/2014
Secondo la sentenza n. 23972 del 10 novembre 2014 della Corte di Cassazione, “l'efficacia della sanatoria ex art. 12, L. 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”. In sostanza, la sanatoria non tollera né ritardi né sconti sulle quote; in caso contrario, addio al trattamento speciale.