Il 730 precompilato stringe sulla rivalsa delle sanzioni
20/11/2014
Rivalsa in salita per i professionisti e intermediari abilitati che saranno colpiti da sanzioni (e dal pagamento di imposte e interessi) per la dichiarazione precompilata. Il testo del D.Lgs. semplificazioni (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») lascia pochi margini ai professionisti di rifarsi sugli assistiti se non nei casi di dolo o colpa grave del contribuente: ipotesi tutt’altro che semplice da dimostrare. Ma procediamo con ordine. I casi in cui la dichiarazione precompilata dovrà essere integrata saranno frequenti. Sarà, infatti, parziale il flusso di informazioni in grado di alimentare soprattutto il quadro riguardante gli oneri deducibili e detraibili che saranno inviate all’Anagrafe tributaria. In questo contesto, sono state radicalmente cambiate le disposizioni che governano le responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità sul modello 730 che sostituisce la precompilata non accettata. Se la presentazione della dichiarazione, infatti, avviene con l’intervento di uno dei soggetti indicati nell’art.35 del D.Lgs. n.241/97, vi è l’obbligo dell’apposizione del visto. E qualora sia infedele Caf e intermediari sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (nella misura del 30%) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art.36-ter d.P.R. n.600/73. Nei confronti del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. La responsabilità per chi appone il visto è limitata all’articolo 36-ter d.P.R. n.600/73 e non si richiama anche l’art.36-bis (in base all’art.6 del D.Lgs. semplificazioni). L’esimente dalla responsabilità scatta quando l’infedeltà del visto è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Condizioni che non saranno agevoli da provare.