15/11/2014
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali è intervenuto nuovamente sulla solidarietà nell’appalto, modificando l’art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03 ed eliminando soprattutto la responsabilità solidale in ambito fiscale. L’articolo 29 prevede attualmente un’obbligazione solidale tra il committente, l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Vengono escluse dalla responsabilità solidale le sanzioni civili, per le quali risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l’inadempimento; è previsto, infine, il meccanismo del beneficium excussionis a favore del committente, che impone al creditore di aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale. La novità del decreto sulle semplificazioni fiscali comporta che se il committente esegue il pagamento in luogo dell’appaltatore o del subappaltatore risulta tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. n.600/73 (così il nuovo art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03). L’articolo 29 in esame prevede anche una clausola di esonero che consente ai soli contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, di derogare al regime della solidarietà negli appalti.