14/11/2014
Le Casse di previdenza dei professionisti hanno un autonomo potere di verifica per quanto riguarda la contribuzione degli iscritti, diverso da quello degli ordini per quanto riguarda l’attività professionale in sento stretto. Di conseguenza l’ente può annullare (o rivendicare) i contributi versati per i periodi in cui l’iscritto risulta incompatibile con la professione (nonostante l’Ordine nulla abbia da ridire sulla legittimità dell’esercizio da parte dell’interessato). Ciò vale anche per i commercialisti, per i quali non esiste una norma ad hoc come per avvocati e geometri. In base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, infatti, la Corte di Cassazione (con la sentenza 24140/14, pubblicata il 12 novembre dalla sezione lavoro) ha riconosciuto in capo ad un istituto previdenziale un potere di verifica tutt’altro che pacifico in giurisprudenza.