30/10/2014
L’omessa dichiarazione di redditi ordinariamente è punita con la sanzione minima del 120%, aumentata di un terzo per i redditi di fonte estera e soggetta al raddoppio per i Paesi black list. Si può arrivare a una sanzione di base che supera il 300% dell’imposta; anche con le riduzioni previste per la collaborazione l’esborso sarebbe comunque rilevante. L’allungamento del termine di accertamento viene eliminato a condizione che si verifichino tre condizioni: deve perfezionarsi l’accordo con lo stato estero sopra descritto; l’autore della violazione deve rilasciare all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata alla richiesta di disclosure; analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all’amministrazione) deve essere rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso.