Vendita simulata, le prove difendono dal redditometro
30/10/2014
La compravendita simulata di un immobile, se adeguatamente provata dall’acquirente, può proteggere dal redditometro.
Anche se, infatti, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro per l’acquisto di un immobile (o di un altro bene) può costituire per l’ufficio elemento utile a determinare un maggiore reddito posseduto in capo all’acquirente, quest’ultimo può sempre fornire la prova contraria – mediante documentazione – in merito alla circostanza che l’atto di vendita stipulato ha in realtà natura gratuita. Oltre all’assenza di movimentazioni bancarie, vi devono essere indizi che lasciano supporre la causa gratuita dell’atto quali l’età avanzata del venditore “simulato”, il rapporto di parentela, eventuali procure rilasciate dal venditore “simulato” al figlio in merito a successivi atti di disposizione dei beni.