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Correzione 730/2014 con modello integrativo entro il 27 ottobre

17/10/2014 I contribuenti che hanno presentato nei termini il modello 730/2014 e che successivamente si sono accorti di aver commesso errori/omissioni nel modello la cui correzione/integrazione sia a suo favore, possono presentare un modello 730/2014 integrativo entro il prossimo 27 ottobre.
 
Il contribuente che ha regolarmente presentato il modello 730/2014 entro i termini previsti (30 aprile 2014 se al sostituto d'imposta; 16 giugno 2014 se al CAF o professionista abilitato) ma successivamente si è accorto di aver commesso alcuni errori od omissioni nella predisposizione del modello la cui correzione o integrazione comporti un risultato a suo favore, ha la possibilità di presentare, entro lunedì 27 ottobre 2014, il modello 730/2014 integrativo.
 
 
 
Si tratta del secondo appuntamento utile a tal fine, in quanto il primo appuntamento utile per correggere/integrare il modello 730/2014 in caso di errori/omissioni compiuti dal contribuente era il 30 settembre 2014, termine entro il quale il contribuente poteva presentare un modello UNICO PF 2014 “Correttivo nei termini (tale modello, a differenza del modello 730/2014 integrativo, poteva essere presentato anche nel caso di integrazione/rettifica a favore del Fisco). 
 Presentazione solo in caso di correzioni a favore del contribuente
 
Il modello 730/2014 integrativo non è altro che un nuovo modello 730/2014 in cui va compilata l’apposita casella “730 integrativoinserita nel frontespizio del modello indicando uno dei codici specificatamente previsti dalle istruzioni al modello per ciascuna delle tre seguenti casistiche:
 

integrazioni o correzioni da cui derivi un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata - codice 1;
 
modifica/integrazione dei soli dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio - codice 2;
 
integrazioni o correzioni da cui derivi sia un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, che la correzione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio - codice 3.
 

Si deve trattare, quindi, di correzioni a favore del contribuente.
 
Non è possibile, invece, utilizzare il modello 730/2014 Integrativo per la correzione/integrazione del modello 730/2014 originario che comporti un minor credito o un maggior debito (correzione/integrazione a favore del Fisco).
 
 Soggetti a cui va presentato il modello 730/2014 integrativo
 
Il modello 730/2014 – “integrativo” deve essere presentato sempre ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il mod. 730/2014 originario era stato presentato al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).
 
Se il modello integrativo viene presentato:
 

allo stesso Caf o allo stesso professionista abilitato a cui è stato presentato il modello originario, è necessario esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata;
 
ad un Caf o a un professionista abilitato diverso da quello a cui è stato presentato il modello originario, o nel caso in cui il 730 originario sia stato presentato al sostituto d’imposta, è necessario esibire tutta la documentazione.
 
La terza possibilità di correzione dopo il 730/2014 integrativo
 
Se il contribuente non presenta entro il 27 ottobre prossimo il modello 730/2014 integrativo, potrà ancora correggere o integrare eventuali errori od omissioni commessi nel 730 originario presentando un modello Unico PF 2014 “integrativo a favore” entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, quindi entro il 30.09.2015, oppure può presentare un’istanza di rimborso. Tuttavia, se ancora nei termini, la presentazione del modello 730 integrativo è sicuramente la soluzione migliore, in quanto consente di recuperare rapidamente le maggiori imposte versate o ottenere il rimborso dei maggiori crediti d’imposta.
 

 

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