Responsabilità solidale negli appalti: abrogazione soggetta a controllo
06/10/2014
Eliminata la responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, eliminazione mitigata, però, dalla previsione di un’attività di controllo
sulla società estesa nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione
dal Registro delle Imprese.
È una delle
modifiche di maggiore appeal apportate allo schema di decreto legislativo sullesemplificazioni fiscali,
licenziato dal Consiglio dei Ministri in ossequio alle indicazioni formulate
dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, modifica che si attendeva da
tempo e che chiude il cerchio delle revisioni apportate dalla legge n. 98/2013 all’art.
35, D.L. n. 223/2006.
Ciò premesso,
il legislatore ha cercato di ovviare a tali difficoltà di carattere operativo,
intervenendo sulla formulazione dell’art. 35, D.L. n. 223/2006, ed escludendo
dal regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e da
quello sanzionatorio previsto per il committente il versamento dell’IVA (legge n.
98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013).
Tale
eliminazione ha lasciato, però, ancora l’appaltatore responsabile in solido con
il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per il versamento
all’Erario delle ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente.
Se da un lato
tale modifica legislativa ha, quindi, eliminato le difficoltà evidenziate dagli
operatori del settore nella concreta attuazione della previsione in commento,
dall’altro il fatto di abrogare la responsabilità solidale solamente con
riferimento ai versamenti IVA e non anche a quelli relativi alle ritenute
fiscali sui redditi da lavoro dipendente ha ridotto gli effetti “positivi” rinvenienti
dalla stessa.
La previsione
recata nella bozza di decreto semplificazioni risolve definitivamente il
problema, prevedendo che l’art. 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 sia integralmente abrogato. L’abrogazione è, tuttavia, mitigata dalla
previsione secondo la quale ai soli fini della liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della
società di cui all’articolo 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla
richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
L’effetto è
quello di evitare che le eventuali azioni
di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate, dal momento che anche alla
luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione
della società dal Registro delle Imprese ha natura costitutiva, e pertanto, da
tale data discende l’estinzione della società di capitali, a prescindere
dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o dei rapporti ancora non
definiti al momento della cancellazione.
Inoltre, al
fine di potenziare l’efficacia dell’attività di riscossione dei crediti nei
confronti di detti soggetti è stato previsto che:
- i liquidatori dei soggetti IRES che
non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le
imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli
anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte sempre che non
provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione
dei beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine
superiore a quelli tributari;
- il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti
in assegnazione dai soci associati, avuto riguardo al patrimonio della società
all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla
quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva prova contraria.
Infine, per
potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi
fiscali in materia di ritenute, l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle
Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni
contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.