Agenzia Entrate: precisazioni su Società di Comodo, Imu, Rivalutazioni, Reddito d'Impresa e perdite su crediti
19/05/2014 Per società, imprese e professionisti Società di comodo
La società che non supera il test di operatività, che sia di comodo o in perdita sistematica, subisce tutte le penalizzazioni, anche quelle Iva (divieto di chiederne il rimborso, di utilizzarla in compensazione e di cessione), pure se si adegua al reddito minimo previsto per l’anno in cui risulta non operativa.
Perdite su crediti
La deduzione delle perdite su crediti prescritti nel periodo d’imposta in cui gli stessi crediti sono andati in prescrizione è corretta anche se effettuata prima del periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge 134/2012 che ha introdotto la novità normativa. Reddito d’impresa
Concorrono alla formazione della base imponibile Irap delle imprese, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive relative a cespiti persi a causa di un evento calamitoso. I maggiori valori che, per qualunque motivo, sono imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, sono fiscalmente irrilevanti. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, come per gli altri beni mobili d’impresa, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2014, deve avvenire in un tempo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (due anni). Imu
Non è ammessa la deducibilità del 50% della quota Imu deducibile (30% per il 2013, 20% dal 2014) versata per gli immobili utilizzati promiscuamente da imprese o professionisti.
La deduzione dell’Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo è consentita a partire da quella relativa all’anno 2013; pertanto, un’eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile. La deducibilità dell’imposta è legata al suo effettivo pagamento: l’Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 non potrà essere “scalata” nel 2013, ma nel 2014. Rivalutazioni
Non è possibile effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa con rilevanza solo civilistica: l’operazione fatta a livello contabile assume necessariamente anche una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva che serve, appunto, per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio.