Redditometro: precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
15/05/2014
L'Agenzia delle Entrate risponde alla stampa fornendo alcune precisazioni. In particolare con riferimento al redditometro queste le precisazioni fornite e confluite nella circolare n. 10/E del 14.05.2014:
In base ai contenuti del parere del Garante, le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (in particolare, per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, acqua e condominio, parametrate ai metri quadri della casa, e delle spese relative all’utilizzo di veicoli, parametrate ai kw di potenza).
Gli importi corrisposti per le spese per beni e servizi di uso corrente, per il cui contenuto induttivo si fa esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza, concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito e formano oggetto di contraddittorio esclusivamente se individuati puntualmente dall'ufficio. Anche le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, che seppure ancorate al possesso di uno o più immobili non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi, concorrono alla ricostruzione del reddito soltanto in presenza di importi effettivamente risultanti dai dati disponibili in Anagrafe tributaria.
Concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito le spese certe, le spese per elementi certi, il fitto figurativo e la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi.La mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro rappresenta un comportamento sanzionabile (articolo11, comma 1, lettera c) del Dlgs 471/1997): di ciò sarà data specifica avvertenza nell’invito. Il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito fin dal primo incontro. Tuttavia, non è da escludere che il contribuente possa presentare i giustificativi non forniti secondo momento obbligatorio di confronto (articolo 38, comma 7, Dpr 600/1973).