15/04/2014
Con la risoluzione 38/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento tributario da riservare agli sportivi dilettanti per la percezione delle indennità chilometriche erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, per gli sportivi dilettanti non esiste una specifica disciplina civilistica. Secondo l'Agenzia, dette indennità possono considerarsi rimborsi spese viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività sportiva con proprio mezzo di trasporto se gli spostamenti avvengono fuori dal territorio comunale di residenza o dimora; se documentate, non concorrono a formare il reddito. Diversamente, se gli spostamenti rientrano nel territorio comunale di residenza o di dimora, e, comunque, in mancanza documentazione probatoria, le indennità non concorreranno alla formazione del reddito fino alla franchigia dei 7.500 euro, ivi comprendendo anche le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti.