02/02/2015
Non sono deducibili le spese sostenute per l’immobile adibito ad
uso promiscuo qualora il professionista collabori con uno studio associato
ubicato nello stesso Comune. Anche se il contribuente, infatti, può dimostrare
l’utilizzo effettivo del proprio immobile per fini professionali a causa del
collegamento esterno alla rete dello studio professionale mediante appositi
dispositivi informatici, la deduzione delle spese dell’immobile ad uso
promiscuo è ammessa a condizione che «il contribuente non disponga nel medesimo
Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o
professione». Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR della
Lombardia, con la sentenza 6975/1/2014 depositata lo scorso 18 dicembre.