02/02/2015
Nel
caso in cui l’appellante riproponga pedissequamente le argomentazioni svolte in
primo grado, senza contrastare in alcun modo la ratio decidendi che ha indotto
la commissione tributaria provinciale a ravvisarne l’infondatezza, l’appello è
inammissibile. A dirlo è stata la CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia
con due sentenze 5487/64/14 e 5495/64/14, relative a vicende diverse: il
collegio ha censurato nel primo caso l’appello proposto dal contribuente e nel
secondo quello proposto dall’ufficio.