25/11/2014
L’Amministrazione finanziaria che non esercita d’ufficio il proprio potere di annullamento in autotutela, relativamente a una pretesa di cui abbia riconosciuto essa stessa l’infondatezza, è soggetta al pagamento di spese doppie: le ordinarie spese di giudizio e il risarcimento danni per lite temeraria. L’entità del risarcimento viene determinata dall’organo giudicante in base alla quantificazione dei disagi sopportati (patema d’animo, perdita di tempo per contrastare la pretesa, preoccupazioni) desumibile dalla comune esperienza. Questi i principi della sentenza n. 372/01/14 della CTP di Campobasso.