11/11/2014
Per essere autorizzata a compiere sequestri conservativi di beni mobili o immobili, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare l’esistenza di un fondato pericolo di perdere il proprio credito erariale. L’esistenza del pericolo deve essere corroborata da un comportamento del debitore che possa far ritenere in atto una programmata azione di depauperamento del proprio patrimonio. Di contro, l’ingente consistenza del debito erariale non può ritenersi sintomo, in re ipsa, di un fondato pericolo per la riscossione. È il principio che si legge nella sentenza n.179/01/14, con cui la CTP di Cremona ha rigettato le istanze cautelari ex art.671 del cpc proposte dall’Agenzia delle Entrate di Cremona.