Novità: dal 2015 si accorcia il periodo di sospensione feriale
02/10/2014
L’intervallo scatterà dal 6 al 31 agosto e non più dal 1° agosto al 15 settembre
Pubblicato sulla GU del 12 settembre il Dl n. 132/2014 relativo alla Riforma della Giustizia. Nel decreto è contenuta la disposizione che riduce i termini di sospensione feriale dei contenziosi relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative: invece che dal 1° agosto al 15 settembre l'intervallo scatterà dal 6 al 31 agosto.
Infatti tra le novità più importanti figura il taglio dei termini di sospensione feriale. In sostanza, il periodo interlocutorio che prima della riforma andava dal primo agosto al quindici settembre, ora durerà dal 6 al 31 agosto.
In ambito tributario la sospensione ha valenza sia per il termine entro cui notificare l'atto alla controparte (ricorso, appello, eccetera) sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti, eccetera). Inoltre rileva anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili che, fatte alcune eccezioni, possono beneficiare di questo maggior arco temporale. Ciò in quanto questo pagamento è riferito al termine per proporre ricorso che appunto è influenzato dalla sospensione.