La legge prevede due figure di tecnici che si occupano DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LE VARIE FASI DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA:
- coordinatore per la progettazione (CSP);
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).
E' il committente che nomina il Coordinatore (sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori) per la sicurezza ai sensi dell'art.90 del D.lgs 81/08.
Il committente deve:
- nominare il coordinatore per la progettazione (per mancata nomina prevista sanzioni da 2500 a 6400 euro);
- trasmettere, prima che i lavori abbiano inizio, la notifica preliminare all'A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori stessi; in caso di violazione di tale disposizione è prevista un'ammenda da 2500 a 6400 euro o l'arresto da 3 a 6 mesi.
Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) produce una serie di elaborati (tra cui il PSC) prevedendo in essi la realizzazione di tutti quegli apprestamenti per prevenire e ridurre i rischi durante le fase di realizzazione dell'opera.
Il coordinatore durante l'esecuzione dei lavori (CSE) controlla che gli apprestamenti per la sicurezza, previsti nel PSC, vengono realmente realizzati dall'impresa affidataria.
Il CSE è il tecnico che si occupa della sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera. E' possibile nominare solo Il CSE (Secondo l'art. 90) per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro. In tal caso le funzione del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione deilavori.