17/12/2014
La violazione degli obblighi stabiliti per gli acquisti intracomunitari ha natura formale e non può pregiudicare il diritto alla detrazione dell’Iva se sussistono i requisiti sostanziali. Pertanto, al contribuente che non provvede all’integrazione e alla registrazione della fattura del fornitore, ai fini della autoliquidazione dell’imposta della quale è debitore, non può essere negata la detrazione della stessa imposta a motivo dell’inosservanza delle formalità. È quanto emerge dalla sentenza che la Corte di giustizia Ue ha depositato l'11 dicembre 2014, nel procedimento pregiudiziale C-590/13, promosso dalla Corte di cassazione al fine di ottenere un chiarimento definitivo sulla questione, oggetto di interpretazioni diametralmente opposte anche da parte degli ermellini. L’atteso chiarimento è dunque arrivato e vale, ovviamente, per tutte le operazioni soggette a inversione contabile.