03/12/2014
In caso di irreperibilità temporanea del contribuente, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo le disposizioni dell’articolo 140 del c.p.c.: affissione dell’avviso alla porta, deposito del plico, spedizione della raccomandata A/R informativa; se uno degli adempimenti viene letteralmente omesso dall’agente notificatore, la notifica si considera inesistente (quindi insuscettibile di sanatoria) e non nulla. Il principio si legge nella sentenza n. 3945/35/14 della CTR di Roma.