25/11/2014
La presenza di un’iscrizione d’ipoteca sui beni del contribuente, effettuata dall’Agente della riscossione a tutela del credito erariale, consente al giudice tributario di sospendere l’esecuzione della sentenza di secondo grado contro cui è pendente il ricorso per cassazione. La perdita del bene per vendita forzosa, infatti, integra il requisito del periculum in mora e, d’altro canto, la pretesa erariale risulta già adeguatamente cautelata dall’esistenza della misura ipotecaria. Di più. L’istanza per ottenere la sospensione, che va indirizzata alla stessa commissione regionale che ha emesso la sentenza, può essere proposta più volte, in ragione delle mutate condizioni economiche del richiedente. Sono le interessanti conclusioni rese dalla CTR di Milano, nella ordinanza n.1636/28/2014 dello scorso 12 novembre.