In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la contestata indetraibilità dell’Iva in capo all’acquirente del bene o servizio deve essere accompagnata da una attendibile dimostrazione della consapevolezza, da parte di costui, della frode fiscale. L’onere spetta all’amministrazione e non si registra alcuna inversione in tal senso, atteso che si tratterebbe di un onere di prova negativa, per ciò stesso inammissibile. Sono le conclusioni a cui giunge la CTR di Milano nella sentenza n.4195/64/14.