SRL - Collegio sindacale - revisore: Il capitale non incide sulla nomina
29/09/2014 Cambia nelle SRL il collegamento tra l'obbligo di nomina dell'organo
di controllo e la misura del capitale sociale (con effetto dal 25.06.2014 il decreto competitività ha abrogato la
previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo
di nomina dell'organo di controllo.E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile). L’intento del legislatore, nel ridurre la presenza dell'organo di controllo nelle srl, è di operare una diminuzione di costi per le
piccole-medie imprese. In
questa ottica è stato previsto anche che i componenti dell'organo di
controllo in carica al 25.06.2014, nominati solo a causa del
raggiungimento o superamento del capitale minimo di 120.000 Euro, possono essere revocati con
decisione dei soci, senza attendere la fine del loro
mandato.
Ciò significa che la misura del capitale sociale non
incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l. L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei
seguenti casi:
· superamento per due esercizi
consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del
C.c:
o almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
o almeno 50 dipendenti occupati in media durante
l'esercizio;
· obbligo di redazione del bilancio
consolidato;
· controllo di una società obbligata
alla revisione legale dei conti.
Per
un'applicazione corretta della norma, bisogna verificare nei singoli
casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso
prevede:
· un generico riferimento all'art.
2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
· espressamente la nomina dell'organo
di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per
le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo
che si provveda a modificare lo statuto.
Per
gli organi in carica al 25.06.2014, in quelle società in cui sindaci revisori
traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del capitale sociale.
E' stata infatti inserita una disposizione secondo cui la sopravvenuta
insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore
costituisce giusta causa di revoca.
Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto
competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di controllo,
in quanto l'organo era stato nominato solo a causa del
raggiungimento/superamento dei 120.000 €, è possibile revocare l'organo di
controllo con decisione dei soci. In caso contrario l'organo di
controllo resterà in carica fino alla fine del mandato.
La decisione di revoca:
· se riguarda il revisore legale,
ha effetto immediato come
previsto dall'art. 3 del D.M. 261/2012;
· se riguarda il sindaco unico o il
collegio sindacale, non è
automatica, in quanto va approvata con decreto del
tribunale (art.
2400 comma 2 del codice civile). In considerazione della necessità
dell'autorizzazione del Tribunale, e dell'assenza (almeno per ora) di
un'esplicita esclusione di tale intervento in questo caso particolare, i tempi
per a revoca potrebbero essere così lunghi che molte società potrebbero
preferire attendere la fine del mandato.