01/11/2012
- IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza
Versamento tardivo di Iva e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 ottobre 2012, con pagamento sanzione ridotta del 3 per cento e interessi legali dell’2,5 per cento annuo.
Mod. F24 telematico e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva); n.b.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.
Adempimenti: IVA
Scade il termine per l’effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell’imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 ottobre 2012, con l’applicazione, ai sensi dell’art. 13 (“Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:
- della sanzione ridotta commisurata all’imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.
N.B.: La disposizione deve essere coordinata con quanto disposto dall’art. 31, comma 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 28, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.
Ritenute alla fonte
Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 ottobre 2012.