HOME CHI SIAMO SERVIZI DOWNLOAD CONTATTI AREA RISERVATA COOKIE POLICY

News

SCADENZE DEL 16/01/2014

30/12/2013


INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento


Versamento - con Mod. F24 telematico - contributo gestione separata INPS su compensi corrisposti nel mese precedente per collaborazioni a progetto, incaricati vendite a domicilio, ecc.
Adempimenti:

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, N. 281), relativi, tra l'altro, a:
- rapporti di collaborazione a progetto (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).
- associati in partecipazione (l'art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

Modalità:

Versamento: con Mod. F24

Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento :
CXX - collaborazione a progetto.





REDDITI DI CAPITALE - Imposta sostitutiva - Versamento

Versamento delle imposte sostitutive operate su titoli dei c.d. Grandi emittenti.

 

Adempimenti: Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva - risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 329.

Si vedano al riguardo la C.M. 23 dicembre 1996,n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.
Modalità:

Versamento: con Mod. F24.




ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento


Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 telematico e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)
Adempimenti: Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.
Addizionale regionale
Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:
- in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.
Addizionale comunale
Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:
- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

Modalità:

Versamento: Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:


3802 - addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;


3848 - addizionale comunale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;


3847 - addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.





IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici - Versamento dell'acconto mensile

Versamento dell'IRAP trattenuta sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente, da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.


Adempimenti: Per gli organi e le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera e-bis), e 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che effettuano il versamento dell'IRAP mensilmente nella misura e con i criteri previsti dagli artt. 16 e 30, scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto mensile calcolato sull'ammontare degli emolumenti corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 novembre 1998, n. 421).
I predetti soggetti versano il saldo, tenendo conto degli acconti già pagati, entro il termine di presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP. I soggetti che esercitano anche attività commerciali possono effettuare l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la diversa determinazione della base imponibile relativa alle predette attività.
Si vedano, al riguardo, la C.M. n. 148/E del 26 luglio 2000 e la C.M. n. 234/E del 20 dicembre 2000.

Modalità:

Versamento: Mod. F24 / EP

- Con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010 , come modificato dal Provv. Ag. Entrate 28 giugno 2013, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.
Vedasi la Ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 14 marzo 2008 per i codici tributo da utilizzare per i versamenti effettuati dai soggetti che esercitano anche attività commerciali e effettuano l'opzione di cui al comma 2 del citato art. 10-bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.



RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica

Versamento delle ritenute, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'Iva periodica da parte degli enti pubblici.

Adempimenti: Per gli enti pubblici di cui alle Tabelle A e B allegate alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente [art. 3, secondo comma, lettera h-bis), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602] e delle relative addizionali regionali e comunali.
Per gli stessi enti scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'IVA periodica (mensile o trimestrale) .

Modalità:

Versamento: Mod. F24 / EP

- Con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 3 giugno 2010, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 28 giugno 2013, è stato approvato il Modello F24 / EP che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato sottoposti al vincolo del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare per il versamento dell'IRAP, delle ritenute alla fonte, incluse le addizionali, dei contributi previdenziali (INPS, INPDAP) ed assistenziali (INAIL) nonché dei tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo del Modello è stato esteso a Prefetture ed altri soggetti con Provv. Ag. Entrate 23 marzo 2009.


IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - c.d. "Tobin Tax" - Versamento


Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie - c.d. "Tobin Tax" - da parte di banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, nonché dai notai ecc.
Adempimenti: In relazione all'istituzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), ai sensi dell'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, scade il termine per il versamento dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.
L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi
(comma 491) : trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
(comma 492) : operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
(comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492
con la decorrenza prevista dal comma 497.
L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini :
per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.
Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

Modalità:

Versamento: con Mod. F24

e con i seguenti codici tributo:
• 4058 - "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi -
• 4059 - "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity -
• 4060 - "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.


IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento


Versamento - con Mod. F24 telematico - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.
Adempimenti: Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.
Scade altresì il termine - stabilito "entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale" - per il versamento dell'imposta relativa alle quote ed alle contribuzioni associative dell'anno solare precedente .
Modalità:
Versamento: con Mod. F24


Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6728. 













REDDITI DI CAPITALE - Ritenuta d'acconto - Versamento

Versamento delle ritenute d'acconto operate sui proventi dei fondi comuni, ecc.

Adempimenti:


Fondi comuni italiani e assimilati

- Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi storici" (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2, comma 62 e seguenti, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10).
Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.
Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

Fondi comuni esteri

- Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 2, comma 80, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10).

Modalità:

Versamento: con Mod. F24





IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Dividendi

Versamento con Mod. F24 telematico delle ritenute alla fonte sui dividendi operate sugli utili corrisposti nel trimestre solare precedente

Adempimenti:

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel trimestre solare precedente (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).
Ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 la ritenuta è applicata a titolo d'imposta - nella misura elevata del 20 per cento - sugli utili corrisposti dalle società ed enti di cui all'art. 73, lettere a) e b), del Tuir alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate - secondo la nozione di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir - non possedute nell'esercizio dell'impresa; la ritenuta di cui sopra non è operata nei confronti dei soggetti che all'atto della riscossione dichiarino che si tratta di utili relativi all'impresa o ad una partecipazione "qualificata". La ritenuta si applica nella stessa misura del 20 per cento sugli utili corrisposti ai non residenti.
Vedasi al riguardo - tenuto conto della vigente aliquota della ritenuta - la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 16 giugno 2004.

Modalità:

Versamento: Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:


1035 - (dividendi a persone fisiche residenti) e


1036 - (dividendi a persone fisiche non residenti o a società estere).




IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento


Versamento con Mod. F24 - telematico per titolari di partita IVA - di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.
Adempimenti:

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate (1) (2) (3) nel mese precedente su:
- redditi di lavoro dipendente (4);
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica (5);
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.
- obbligazioni e titoli similari (6);
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale (6) diversi dai dividendi (7) e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.
(1) Regime fiscale di vantaggio

- Con riferimento al regime fiscale di vantaggio, introdotto dall'art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 2012, a favore di persone fisiche che intraprendono attività di impresa o di lavoro autonomo, e soggette all'imposta sostitutiva del 5 per cento, l'art. 5, Provv. Ag. Entrate 22 dicembre 2011, dispone che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012.
(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

- Vedasi l'art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta del 4 per cento sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.
(3) Pignoramento di somme presso terzi

- Vedasi l'art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.
(4) Incrementi di produttività -

Vedasi l'art. 1, comma 481, L. 22 dicembre 2012, n. 228, ed il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con riferimento alla proroga dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle voci di retribuzione correlate a incrementi di produttività. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013.
(5) Sport dilettantistico

- Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF ed alle relative addizionali dei compensi, delle indennità di trasferta e dei rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'art. 69, D.P.R. n. 917/1986.
(6) Redditi di capitale

- Si vedano le scadenze "REDDITI DI CAPITALE - Imposta sostitutiva - Versamento" e "REDDITI DI CAPITALE - Ritenuta d'acconto - Versamento" in questo scadenzario.
(7) Dividendi

- Il D.Lgs. 21 novembre 1997,n. 461 prevede il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente. Vedasi l'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli utili delle azioni e titoli in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

Modalità:

Versamento: Codici-tributo

Si riportano i codici-tributo di più frequente utilizzazione:
1001 - per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;


1002 - per le ritenute sugli emolumenti arretrati;


1004 - per le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;


1012 - per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;


1019 - per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;


1020 - per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;


1038 - per le ritenute su provvigioni;


1040 - per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;


1046, 1047 e 1048, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.


Ritenute enti pubblici

- Vedasi la corrispondente scadenza "RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica" in questo Scadenzario.


ACCISE - Versamento imposta


Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente
Adempimenti: Scade il termine per il pagamento, al netto dell'eventuale acconto versato, dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

Modalità:

Versamento: con Mod. F24 - accise.





IVA - Dichiarazioni d'intento ricevute - Comunicazione

Presentazione telematica comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Adempimenti: Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza in data odierna (art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dall'art. 2, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16).
Si vedano al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 10/E del 16 marzo 2005 , la circ. Ag. Entrate n. 41/E del 26 settembre 2005 e la Ris. Ag. Entrate n. 82/E del 1° agosto 2012

Modalità:

Presentazione: mediante trasmissione telematica secondo il modello approvato con Provv. Ag. Entrate 14 marzo 2005.





IVA - Contribuenti mensili - Mese di dicembre 2013 - Versamento

Versamento - con Mod. F24 telematico - risultante da liquidazione mese di dicembre 2013 al netto del versamento dell'acconto effettuato con scadenza 27 dicembre 2013 (cod. trib.: 6012).

Adempimenti: 

Contribuenti mensili -

Scade il termine per l'effettuazione del versamento - al netto del versamento dell'acconto effettuato con scadenza 27 dicembre 2013 - sulla base della liquidazione relativa al mese di dicembre 2013, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Aliquota

- A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21 al 22 per cento , ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
Limiti per liquidazione trimestrale

- Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183 , a decorrere dal 1° gennaio 2012, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni , ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012)



Liquidazione IVA per cassa

- Con l'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, è stato introdotto un regime di liquidazione IVA per cassa, applicabile per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L' opzione da parte del contribuente si desume sulla base del comportamento concludente e deve essere indicata nel quadro VO (D.M. 21 novembre 2011). Vedasi al riguardo il D.M. 11 ottobre 2012 e la Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.



Contabilità presso terzi

- Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità:

Versamento: con Mod. F24


Codici - tributo: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6012.















 

torna indietro

ULTIME NOTIZIE

AREA UTENTE

LAVORA CON NOI

Se sei un Professionista abilitato e vuoi collaborare con noi puoi inviare un curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@cheservizi.it

Iscriviti alla Newsletter


Notizie in Breve

25 aprile, alta tensione per celebrazioni: ecco il piano sicurezza - Sky Tg24

Cosa fare a Milano per il ponte del 25 Aprile: concerti, mostre, mercatini e il «Festival del social walking» - Corriere Milano

Oggi è la festa della Liberazione. Ecco il significato del 25 aprile per l?Italia - la Repubblica

Biden firma aiuti a Kiev. Ma missili Atacms già arrivati in segreto in Ucraina - Aggiornamento del 25 Aprile delle ore 09:14 - RaiNews

Israele, imminente ingresso a Rafah. Raid sulla Striscia di Gaza. LIVE - Sky Tg24

Ticket a Venezia, 80mila prenotati oggi, uno su 10 non paga - Cronaca - Ansa.it - Agenzia ANSA

25 aprile Medicina senza test d'ingresso ; Renzi lancia Draghi ; Basta buttare elettrodomestici. Di Italo Carm - ilmessaggero.it

Ora sulla censura a Scurati l?ad Sergio fa retromarcia ma a Meloni non basta e pensa a un ?commissario? - la Repubblica

Mattarella all'Altare della patria con Meloni e i presidenti delle Camere - RaiNews

25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati. Come cambia la viabilità nella Capitale - RomaToday

Israele - Hamas, le notizie di oggi in diretta | L'esercito israeliano entrerà «molto presto» a Rafah. Hamas diffonde il video di un ostaggio - Corriere della Sera

Cheservizi.it - Copyright 2012 - 2024

Dott. Carmine Scalise Dottore Commercialista e Revisore Legale P.IVA 01890800350
Dott.ssa Barbara Rossi Dottore Commercialista e Revisore Legale P.IVA 02037650351