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SCADENZE DEL 15/01/2014

30/12/2013
SCADENZE DEL 15/01/2014




ASSISTENZA FISCALE - Comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
Comunicazione da parte datore di lavoro della disponibilità a prestare assistenza fiscale ai dipendenti




Adempimenti:


Ai sensi dell' art. 17, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 scade il termine per i sostituti d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Vedasi anche l'art. 13, citato D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per quanto concerne i soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed i c.d. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.



 IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza



 Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 dicembre 2013, con pagamento sanzione ridotta del 3 per cento e interessi legali del 2,5 per cento annuo.Mod. F24 telematico e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva); n.b.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.
Adempimenti:



IVA

- Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 dicembre 2013, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 3 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale del 2,5 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno.
Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.
N.B.: La disposizione deve essere coordinata con quanto disposto dall' art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n.41/E del 5 agosto 2011.




Ritenute alla fonte

- Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 dicembre 2013.




Errori formali

- Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.



Correzioni di errori -

Vedasi la circ. Ag. Entrate n.5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24.
Modalità:


Versamento:

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
8904 per l'IVA;




8906 per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:
1991 per gli interessi sul ravvedimento IVA.




Mod. F24

- Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 2 gennaio in questo scadenzario.




IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni
Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.
Adempimenti:




Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).
Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro loco.
Si vedano la C.M. n. 43/E dell'8 marzo 2000; la C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000 e la Circ. Ag. Entrate n.9/E del 24 aprile 2013.
Modalità:


Annotazione:

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:
- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie.




IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi





Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
 
Adempimenti:


Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.




IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura





Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.
Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.
 
Adempimenti:


Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Vedasi altresì il citato art. 21, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, con riferimento al caso delle cessioni "triangolari".



IVA - Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte delle imprese della grande distribuzione, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relativi al mese solare precedente.

Adempimenti:

In relazione alla facoltà , per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art. 1, comma 429,  L. 30 dicembre 2004, n. 311).
Possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione commerciale, e che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 430 e 430-bis, L. 311 del 2004, come modificato da ultimo dall'art. 34, comma 55, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22.
Vedasi al riguardo Circ. Ag. Entrate n. 2/E del 25 gennaio 2010

Modalità:

Presentazione:

Per le modalità di trasmissione telematica vedasi il Provv. Ag. Entrate 12 marzo 2009.



IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento riepilogativo

Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente

Adempimenti:

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).
Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.






 

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